Accensione di fuochi all'aperto
Durante tutto l’anno vige il divieto di accendere fuochi all’aperto secondo il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005. Questo regolamento prescrive che l’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di scarti vegetali o di rifiuti di qualsiasi genere, sono vietati al di sotto della quota di 600 msm e nelle zone edificabili. Al di sopra di questa quota, previa notifica al Municipio, si possono incenerire rifiuti naturali secchi prodotti sul posto, ma solo se generano poco fumo.
Il divieto di accensione di fuochi all’aperto non si applica per i fuochi accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al riscaldamento di persone, a scopi ricreativi e commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.
Il Municipio, su richiesta, può concedere delle deroghe per l’incenerimento di rifiuti naturali secchi, al di sotto dei 600 msm e in zona edificabile, per esigenze di natura fitosanitaria, ecologica o agricola in caso di inaccessibilità dei terreni.
Richiesta di preavviso per accensione di fuochi all’aperto per esigenze di natura fitosanitaria
Coloro che intendono chiedere una deroga, devono utilizzare il presente formulario e inoltrarlo, opportunamente compilato, al Municipio. Tutte le richieste inoltrate al Municipio per esigenze di natura fitosanitaria, verranno inoltrate dal Municipio stesso al Servizio fitosanitario cantonale per loro preavviso.
Note
L’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili della Sezione protezione aria, acqua e suolo consiglia ai Municipi di limitare le deroghe e di evitare comunque il periodo da dicembre a marzo, quando il problema delle polveri fini è più acuto. Inoltre, durante i periodi di elevato pericolo d’incendio boschivo, viene decretato il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto.
Chi si appresta ad accendere fuochi controllati che causano fumo, si deve inoltre annunciare preventivamente alla Centrale cantonale d'allarme dei Pompieri (058 866 81 98), comunicando il luogo preciso e l’orario dell'accensione; in questo modo si eviterà lo sganciamento di falsi allarmi in caso di segnalazione errata da parte di terzi. L’obbligo di tale annuncio vale tutto l’anno, indipendentemente dal fatto che sia in vigore o meno il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, e vale anche per i fuochi in possesso di una regolare autorizzazione concessa dagli organi comunali.